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Sez. 1, Sentenza n. 7342 del 30/05/2001 (Rv. 547119 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Condizioni - Elementi di fatto idonei a far apparire verosimile l'esistenza del rapporto di filiazione - Sufficienza - Locuzione "assunte le informazioni del caso" - Significato - Obbligo del giudice di merito di svolgere attività istruttoria - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547119-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, stante la funzione del procedimento di ammissibilità dell'azione previsto dall'art. 274 cod. civ. - che non è quella di accertare il rapporto di filiazione, bensì di riscontrare, con riferimento alle circostanze che la parte deduca e alle presunzioni e agli elementi che facciano apparire verosimile il rapporto, l'eventuale "fumus boni iuris" circa la sua esistenza - la pronunzia autorizzativa dell'azione non postula l'acquisizione di elementi forniti di un elevato grado di efficacia probatoria, tale da consentire di desumere un esito positivo certo o comunque un'accentuata possibilità di accoglimento della domanda, ma richiede soltanto il concorso di circostanze che, in seguito ad un'indagine di tipo delibativo, valgano a prospettare la possibilità che essa, in base alle prove che saranno acquisite nel successivo giudizio di merito, sia riconosciuta fondata; pertanto, la locuzione "assunte le informazione del caso", contenuta nella citata disposizione, non implica un obbligo per il giudice di merito di acquisire informazioni e di svolgere attività istruttoria, restando rimesso alla sua valutazione discrezionale il giudizio sull'opportunità di svolgere, dopo aver sentito le parti, un'inchiesta la cui natura si profila come meramente integrativa ed eventuale. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso il vizio denunciato di violazione di legge per non avere il giudice di merito rinnovato l'esame della madre naturale o provveduto ad una più ampia istruttoria disponendo le prove per testi cui entrambe le parti avevano fatto riferimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)