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Sez. 2, Sentenza n. 4767 del 21/10/1978 (Rv. 394458 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - NUOVA OPERA REALIZZATA DAL SINGOLO CONDOMINO ED IL SUO CONDUTTORE IN VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE - DOMANDA DI SOSPENSIONE E RIMOZIONE - LEGITTIMAZIONE DELLO AMMINISTRATORE - AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394458-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - NUOVA OPERA REALIZZATA DAL SINGOLO CONDOMINO ED IL SUO CONDUTTORE IN VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE - DOMANDA DI SOSPENSIONE E RIMOZIONE - LEGITTIMAZIONE DELLO AMMINISTRATORE - AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art 1131 cod civ, in relazione all'art 1130 n 1 cod civ, l'amministratore del condominio di edificio puo agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti, senza necessita di autorizzazione dell'assemblea, per conseguire, contro il singolo condomino ed il suo conduttore, pronuncia di sospensione e rimozione di nuova opera, realizzata in violazione delle prescrizioni del regolamento condominiale. (V 291/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)