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Sez. 2, Sentenza n. 4777 del 13/07/1983 (Rv. 429666 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DAL TESTATORE - IN GENERE - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL TESTATORE DI BENI DETERMINATI - SUSSISTENZA O MENO DI COMUNIONE EREDITARIA - CONDIZIONE - CONSEGUENZE SULL'AMMISSIBILITÀ O MENO DEL RETRATTO SUCCESSORIO.*
Stato
decisa il 1983-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429666-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DAL TESTATORE - IN GENERE - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL TESTATORE DI BENI DETERMINATI - SUSSISTENZA O MENO DI COMUNIONE EREDITARIA - CONDIZIONE - CONSEGUENZE SULL'AMMISSIBILITÀ O MENO DEL RETRATTO SUCCESSORIO.*

Ai fini del retratto successorio (art. 732 cod. civ.), in ipotesi di assegnazione, da parte del testatore, di beni determinati, occorre accertare, in base al concreto atteggiarsi della volontà del de cuius, se trattasi di attribuzione in rebus certis direttamente effettuata dal testatore con efficacia reale, con esclusione del cespite, acquistato immediatamente dall'istituto, dalla comunione ereditaria e conseguente insussistenza, rispetto ad esso, del diritto di cui all'art. 732 citato, o debba invece riconoscersi alla stessa efficacia meramente obbligatoria, in guisa da non impedire, nei riguardi dei beni assegnati, il sorgere della comunione ereditaria e da non precludere, quindi, l'ammissibilità del retratto. (V 6110/81, mass n 416911; (V 5075/78, mass n 394835; (V 4131/76, mass n 382790).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 733, Cod. Civ. art. 734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)