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Sez. 2, Sentenza n. 5075 del 07/11/1978 (Rv. 394835 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DAL TESTATORE - IN GENERE - DIFFERENZE RISPETTO ALL'IPOTESI DI INDICAZIONE, DA PARTE DEL TESTATORE, DI NORME PER LA FORMAZIONE DELLE PORZIONI - SUSSISTENZA DELL'UNA O DELL'ALTRA IPOTESI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394835-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DAL TESTATORE - IN GENERE - DIFFERENZE RISPETTO ALL'IPOTESI DI INDICAZIONE, DA PARTE DEL TESTATORE, DI NORME PER LA FORMAZIONE DELLE PORZIONI - SUSSISTENZA DELL'UNA O DELL'ALTRA IPOTESI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La distinzione fra divisione regolata e divisione fatta dal testatore, secondo la previsione rispettivamente dell'art 733 e 734 cod civ, va ravvisata nella circostanza che, nella prima ipotesi, il de cuius si limita a dettare norme per la formazione delle porzioni nello scioglimento della comunione ereditaria, e, quindi, presuppone la formazione della comunione stessa, mentre, nella seconda, considerato il patrimonio nella sua unita organica, non solo opera la ripartizione in quote fra gli eredi, ma anche specifica i beni destinati a far parte di ciascuna di esse, attribuendoli in modo diretto e definitivo, ed impedendo cosi, rispetto alle cose assegnate, il sorgere della comunione e della esigenza di compiere operazioni divisionali. L'indagine del giudice del merito sulla ricorrenza, in concreto, dell'una o dell'altra ipotesi, risolvendosi in un apprezzamento di fatto sulla volonta del testatore, e incensurabile in Sede di legittimita, ove fondata su logica e corretta motivazione. (Conf 4131/76, mass n 382790).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 733, Cod. Civ. art. 734, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)