Sez. 2, Sentenza n. 1786 del 07/07/1966 (Rv. 323487 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA.*
Non ricorre il vizio di extra od ultrapetizione - vizio che si configura con esclusivo riferimento al petitum - allorche dalla pronunzia non derivano effetti giuridici piu ampi di quelli richiesti con la domanda, anche se il giudice abbia attribuito al titolo dedotto a fondamento della pretesa effetti giuridici diversi da quelli ritenuti dalla parte o sostituito al titolo enunciato altro titolo, che valga del pari a sorreggere la domanda e che si adegui all'effetto sostanziale della stessa -pronunzia infra petita, anche se non iuxta petita-. Pertanto, in tema di Azione di rivendicazione, non esorbita dai limiti posti dall'oggetto del giudizio la pronunzia che, sulla base degli elementi di fatto e dei titoli dedotti dall'attore - -che si dichiarava comproprietario, in base a successione legittima del fondo rivendicato, nei confronti di un terzo estraneo alla comunione arbitraria, accolga la domanda di revindica sul rilievo che dagli elementi probatori acquisiti risultava essere l'attore proprietario esclusivo del fondo in base a successione testamentaria. Invero, poiche sia la proprieta che la comproprieta legittimano attivamente all'Azione di revindica - -senza che, in quest'ultimo caso, ricorra, peraltro, un caso di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri comproprietari- - e possono derivare da diversi fatti costitutivi -titula adquirendi-, la situazione giuridica che ad essi si riferisce non muta qualora al titolo invocato ne venga sostituito un altro - -cio in base al principio che amplius quam semel res mea esse non potest- -, in quanto tale sostituzione non muta ne allarga gli effetti della condanna del convenuto alla restituzione dell'intero fondo. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)