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Sez. 2, Sentenza n. 4460 del 20/05/1997 (Rv. 504515 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Diritti obbligatori - Identificazione dal titolo - Diritti assoluti - Autoidentificazione - Titolo - Modifica, anche da parte del giudice - Ammissibilità - "Mutatio libelli" e violazione del chiesto e pronunciato - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504515-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

I diritti assoluti - reali o di status - si identificano in sè e non in base alla loro fonte ("amplius quam semel res mea esse non potest"), come invece accade per i diritti obbligatori; pertanto l' attore può mutare il titolo - atto o fatto, derivativo o costitutivo - in base al quale chiede la tutela del diritto assoluto senza incorrere nelle preclusioni (artt. 183, 189 e 345 cod. proc. civ.) e oneri (art. 292 cod. proc. civ.) della modifica della "causa petendi"; né sussiste violazione del principio della domanda (art. 112 cod. proc. civ.) se il giudice accoglie il "petitum" in base ad un titolo diverso da quello invocato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)