diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11815 del 27/05/2014 (Rv. 631613 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - PRESCRIZIONE | Prescrizione - Decorrenza - Dalla data di trascrizione dell'atto di alienazione immobiliare - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631613-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - PRESCRIZIONE

In tema di azione revocatoria, la norma dell'art. 2903 cod. civ. va coordinata con quella prevista dall'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ne consegue che, nel caso in cui sia esercitata un'azione ex art. 2901 cod. civ. per la revoca di un atto di trasferimento di un immobile, la prescrizione inizia a decorrere non già dalla data di stipulazione ma da quella di trascrizione dell'atto, necessaria affinché il trasferimento sia reso pubblico, conoscibile ai terzi ed a loro opponibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)