Sez. U - , Ordinanza n. 9634 del 11/04/2023 (Rv. 667448 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Ammissione al "Fondo salva opere" ex art. 47 d.l. n. 34 del 2019 - Situazione giuridica di diritto soggettivo - Revoca dell'ammissione per sopravvenuta carenza dei presupposti del beneficio - Controversia - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Spetta al giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca dell'ammissione al "Fondo
presupposti (tra cui l'esistenza di un credito insoddisfatto del sub-appaltatore), perché la lite concerne una posizione di diritto soggettivo delle società ammesse al beneficio, non degradata a interesse legittimo dalla revoca, la quale non comporta alcun apprezzamento discrezionale circa l'"an", il "quid" e il "quomodo" dell'erogazione e, dunque, non è espressione del potere autoritativo della pubblica amministrazione.
Decreto Legge 30/04/2019 num. 34 art. 47, Legge 28/06/2019 num. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)