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Sez. 1, Sentenza n. 16411 del 03/03/2005 Ud. (dep. 02/05/2005) Rv. 231571 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - testimonianza - testimonianza indiretta | Testimonianza indiretta - Divieto per gli appartenenti alla P.G. - Annotazioni di polizia giudiziaria contenenti la sintesi di dichiarazioni rese oralmente dalle parti offese, che rifiutino la verbalizzazione per timore per la loro incolumità - Giudizio abbreviato - Utilizzabilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231571-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - testimonianza - testimonianza indiretta

Le annotazioni redatte dalla polizia giudiziaria e contenenti, tra l'altro, la sintesi di dichiarazioni direttamente percepite dall'ufficiale di polizia giudiziaria, rese oralmente dalle parti offese di un delitto, le quali rifiutino la verbalizzazione per timore per la loro incolumità, costituiscono la doverosa documentazione di attività di indagine, in quanto tale riconducibile all'espletamento di compiti istituzionali, ritualmente acquisita al fascicolo del P.M. e, dunque, suscettibile di utilizzazione ai fini della decisione nell'ambito del giudizio celebrato con rito abbreviato, dato che l'accesso a tale rito -la cui scelta é rimessa all'imputato - attribuisce agli atti di indagine un valore probatorio del quale sono fisiologicamente sprovvisti quando il giudizio stesso sia condotto nelle forme ordinarie.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)