Sez. 1, Sentenza n. 365 del 14/01/2003 (Rv. 559663 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ | Ordine pubblico processuale - Nozione - Sentenza straniera di accertamento giudiziale della filiazione naturale - Mancanza nell'ordinamento straniero di una fase preliminare di ammissibilità dell'azione - Ostacolo alla delibazione - Esclusione.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ
In tema di delibazione di sentenze straniere, il concetto di ordine pubblico processuale è riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche alle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie; deve pertanto escludersi che la decisione del giudice tedesco di accertamento giudiziale della filiazione naturale, emessa in mancanza di una fase delibatoria di ammissibilità dell'azione, analoga a quella prevista dal nostro art. 274 cod. civ., costituisca violazione delle regole del giusto processo, ai sensi dell'art. 64, comma primo, lett. b), della legge 31 maggio 1995, n. 218, atteso che tale preventivo accertamento non costituisce indefettibile pilastro del nostro sistema processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)