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Sez. 3, Sentenza n. 2068 del 23/05/1975 (Rv. 375794 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI - DOMANDA DI ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO PER VIZI DEL CONSENSO E DI RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA IN ESECUZIONE DI ESSO - PRONUNCIA DI RESTITUZIONE FONDATA SULLA RITENUTA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO - EXTRAPETIZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375794-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI - DOMANDA DI ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO PER VIZI DEL CONSENSO E DI RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA IN ESECUZIONE DI ESSO - PRONUNCIA DI RESTITUZIONE FONDATA SULLA RITENUTA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO - EXTRAPETIZIONE - SUSSISTENZA.*

Il giudice puo dare ai fatti ed ai rapporti dedotti in giudizio una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dalla parte, ma non puo sostituirsi a questa nel potere di proporre le domande e di dedurre i fatti su cui intende fondarle; pertanto, ove l'attore chieda l'annullamento di un contratto per vizio del consenso (nella specie su dolo) e, conseguentemente, la restituzione di una somma versata in esecuzione del contratto, incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che attribuisca detta somma sulla base di una ritenuta risoluzione consensuale del rapporto, non prospettata dall'attore stesso, coinvolgendo tale causa petendi presupposti di fatto diversi da quelli dell'Azione di annullamento. (V 2651/72, mass n 360234).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)