Sez. 1, Sentenza n. 12317 del 25/05/2007 (Rv. 597174 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Domanda di revisione - Assegno determinato in maniera fissa - Valutazione dell'incidenza dell'inflazione - Necessità .
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
In relazione ad una domanda di revisione della misura dell'assegno di divorzio, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, con la quale vengono fatti valere gli effetti negativi della svalutazione monetaria sull'assegno, determinato in misura fissa in sede di divorzio, il giudice deve accertare non soltanto i cambiamenti intervenuti nella situazione economica delle parti, ma anche l'incidenza della svalutazione monetaria sulle rispettive posizioni.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)