Sez. 1, Sentenza n. 13863 del 24/09/2002 (Rv. 557533 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Adeguamento automatico - Previsione anche nel provvedimento di revisione ex art. 9 legge n. 898/1979 - Necessità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
La previsione dell'art. 5, settimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74), secondo cui la sentenza di scioglimento del matrimonio deve stabilire un criterio di adeguamento automatico, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria, dell'assegno posto a carico di uno degli ex coniugi (salva la possibilità per il tribunale di escludere tale previsione, con motivata decisione, in caso di palese iniquità), applicabile indipendentemente da apposita domanda di parte, deve essere, logicamente, estesa anche al provvedimento in tema di assegno adottato in sede di revisione ai sensi dell'art. 9, primo comma, legge cit. (come modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74), il quale tiene luogo di quanto in proposito disposto dalla sentenza e svolge la medesima funzione.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)