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Sez. 1, Sentenza n. 15101 del 05/08/2004 (Rv. 575243 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Adeguamento automatico dell'assegno - Disciplina ex art. 5 legge n. 898 del 1970 - Applicabilità in via analogica - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2004-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575243-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

La previsione dell'art. 5, settimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74), secondo cui la sentenza di scioglimento del matrimonio deve stabilire un criterio di adeguamento automatico, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria, dell'assegno di mantenimento posto a carico di uno degli ex coniugi è applicabile in via analogica anche all'assegno previsto dall'art. 155 cod. civ. Ne consegue che esso è rivalutabile, anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici ISTAT, salvo i casi di palese iniquità, che richiedono viceversa specifica motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)