Sez. 1, Sentenza n. 8497 del 18/10/1994 (Rv. 488138 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Procedimento di legittimità - Domiciliatario - Trasferimento - Comunicazione del nuovo recapito - Mancanza - Notificazione o comunicazione dovuta - Esecuzione nella cancelleria della Corte di Cassazione - Legittimità - Nuovo recapito - Indicazione nella relazione della omessa notifica nel domicilio eletto - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Nel procedimento di legittimità, il trasferimento del domiciliatario dal luogo indicato nella elezione di domicilio rende questa (elezione) priva di effetti, se la parte od il suo procuratore od anche lo stesso domiciliatario non abbiano reso noto il nuovo recapito con dichiarazione depositata nel fascicolo della controversia prima che si sia proceduto al tentativo di notificazione o di comunicazione dell'atto, e determina, quindi, una situazione parificabile a quella della mancata elezione di domicilio e, per applicazione analogica dell'art. 366 cod. proc. civ., la conseguente possibilità di esecuzione della notificazione o della comunicazione dovuta nella cancelleria della Corte di Cassazione, anche quando il nuovo recapito risulti indicato dall'ufficiale giudiziario nella relazione che ha dato atto della omessa notifica nel domicilio eletto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)