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Sez. 1, Sentenza n. 12723 del 28/11/1992 (Rv. 479768 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Pronuncia in camera di consiglio | Avvocati delle parti - Nuovo domicilio - Comunicazione all'ufficio - Omissione - Conseguenze - Notificazioni ex art. 375 secondo comma, cod. proc. civ. - Effettuazione presso la cancelleria della Corte di Cassazione - Ufficiale giudiziario - Nuovo indirizzo del domiciliatario - Conoscenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479768-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Pronuncia in camera di consiglio

Nel procedimento di fronte alla Corte di Cassazione, ove gli avvocati delle parti si siano trasferiti dalla sede indicata nella elezione di domicilio e non abbiano comunicato all'ufficio il nuovo domicilio prima del perfezionamento della attività notificatoria, le notificazioni di cui all'art. 375, secondo comma stesso codice vanno effettuato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, senza che assuma rilievo la conoscenza che l'ufficiale giudiziario abbia potuto acquisire del nuovo indirizzo del domiciliatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)