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Sez. 3, Sentenza n. 1040 del 15/11/1996 Ud. (dep. 06/02/1997) Rv. 207299 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà individuale - Contro la libertà sessuale - Violenza sessuale - Atti sessuali diversi dalla congiunzione carnale - Connotazione ed individuazione - Comportamenti esclusi - Fattispecie: molestia sessuale penalmente irrilevante.
Stato
decisa il 1996-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207299-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

Il compimento di atti sessuali diversi dalla congiunzione carnale può avere anche connotazioni di gravità maggiore della congiunzione stessa e l'applicazione della circostanza attenuante speciale prevista da comma 3 dell'art.609 bis deve avere riguardo all'effettiva valenza criminale degli specifici comportamenti desunta con riferimento ai criteri direttivi indicati dall'art.133 cod.pen.. Non è possibile, pertanto, delineare aprioristicamente una categoria generale alla quale ricondurre "i casi di minore gravità", ma la loro individuazione è rimessa, volta per volta, alla discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi con razionale riferimento agli elementi considerati determinanti per la soluzione adottata e con obbligo di puntuale motivazione. Tra i casi di minore gravità potranno annoverarsi comportamenti di molestia sessuale consistenti in atti concludenti, mentre ne resteranno esclusi quei comportamenti che si risolvono, ad esempio, in ossessivi corteggiamenti o in assillanti proposte, ove "lo sfondo sessuale" costituisce soltanto un motivo e non un elemento della condotta. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste, di sentenza di condanna per il reato di cui all'art.521 cod.pen., per avere l'imputato compiuto atti di libidine consistiti, mentre manifestava l'intenzione di abbottonare i pantaloni ad una ragazza e di calzarle le scarpe, nel toccare il bottone dei pantaloni e nel baciarle una gamba, sugli stessi "jeans", senza trattenerla né toccarla in altre parti del corpo, la S.C. ha ritenuto che, in sostanza, l'imputato aveva posto in essere una "molestia sessuale" che non varca la soglia della rilevanza penale in relazione all'art.609 bis cod.pen. e non è altresì riconducibile ad altre ipotesi criminose, dovendosi escludere con palese evidenza la ravvisabilità di un intento ingiurioso e non potendo configurarsi, in un'abitazione privata, la contravvenzione di cui all'art.660 cod.pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 521 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/02/1996 num. 66 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)