Sez. 5, Sentenza n. 35037 del 09/07/2007 Ud. (dep. 18/09/2007) Rv. 237725 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Concomitante impegno professionale, concernente imputati detenuti - Rigetto dell'istanza di rinvio senza motivare in ordine alle ragioni dedotta dal difensore - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE
È illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza - proposta dal difensore che abbia dedotto concomitanti impegni professionali ed esposto le ragioni che rendano essenziale l'espletamento della sua funzione in essi, per la particolare natura dell'attività cui debba presenziare (nella specie procedimento con imputati detenuti) - senza motivare in ordine alle ragioni per le quali detti impegni debbano essere subordinati all'immediata trattazione del processo di cui si chiede il rinvio, considerato che la previsione di cui all'art. 420 ter, comma quinto, cod.proc.pen., richiede che l'impedimento sia tempestivamente comunicato ma non che esso, necessariamente, sia sorto prima. Ne consegue che, ancorché la priorità temporale costituisca uno dei parametri di valutazione, un impegno pur successivo possa essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente e, comunque, la valutazione della prova di tale impedimento, ai fini dell'obbligo della sospensione e del rinvio del dibattimento, deve essere fatta in concreto dal giudice di merito e solo se adeguatamente motivata, secondo criteri di completezza e di logicità, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)