diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2324 del 24/04/1979 (Rv. 398670 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1979-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398670-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO - REQUISITI.*

L'Obbligo della motivazione dell'accertamento induttivo di un reddito piu elevato di quello dichiarato dal contribuente, ai sensi e sotto il vigore dell'art 37 del testo unico sulle imposte dirette di cui al DPR 29 gennaio 1958 n 645, deve ritenersi assolto qualora il relativo atto contenga, sia pure in modo sintetico, l'indicazione dei fatti sui quali l'accertamento medesimo si fonda, si che il contribuente sia in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, ai fini di un'efficace contestazione sull'an e sul quantum. (V 666/72, mass n 356741).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)