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Sez. 3, Sentenza n. 2326 del 06/07/1968 (Rv. 334643 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - ESTREMI - CONTRATTO DI VENDITA - DICHIARAZIONE DEL VENDITORE DI AVER RISCOSSO L'INTERO PREZZO INDICATO NELL'ATTO - CONFESSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334643-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - ESTREMI - CONTRATTO DI VENDITA - DICHIARAZIONE DEL VENDITORE DI AVER RISCOSSO L'INTERO PREZZO INDICATO NELL'ATTO - CONFESSIONE - ESCLUSIONE.*

Per aversi confessione, sia giudiziale che stragiudiziale, occorre la volonta e consapevolezza di riconoscere ed attestare la verita di un fatto a se sfavorevole o vantaggioso per l'altra parte, indipendentemente dalla previsione delle conseguenze che ne possano derivare per contro, ove l'attestazione sia ispirata ad un intento contrattuale questo fa venire meno, nella rappresentazione interna che l'autore si Forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante. Non ha natura di confessione, per Mancanza di animus confitendi, la dichiarazione negoziale, fatta dal venditore nel contratto di compravendita, di aver riscosso l'intero prezzo indicato nell'atto. (Conf. 107-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)