Sez. 1, Sentenza n. 6515 del 03/07/1998 (Rv. 516926 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Opposizione allo stato passivo - Sentenza - Gravame - Ricorso per Cassazione - Termini - Riduzione alla metà - Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 1980 - Influenza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
Il principio di cui all'art. 99, quinto comma della legge fallimentare, secondo cui il termine per ricorrere per Cassazione nei giudizi di opposizione allo stato passivo è ridotto alla metà non trova deroga nella sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 1980 la quale ha dichiarato l'illegittimità di tale disposizione limitatamente alla parte in cui fa decorrere i termini della impugnazione dalla affissione della sentenza alla porta dell'ufficio a cura del cancelliere, ma non ha toccato la riduzione - in sè - del termine alla metà, con la conseguenza per cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei giudizi di opposizione, proposto dopo trenta giorni dalla notificazione della sentenza medesima.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)