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Sez. L, Sentenza n. 249 del 14/01/1988 (Rv. 456831 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - PRESTAZIONI DELLA CASSA IN VIA ORDINARIA O STRAORDINARIA - NATURA E FUNZIONE PREVIDENZIALE - RIMBORSO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL DATORE DI LAVORO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO ULTERIORE EX ART. 1224 COD. CIV. - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456831-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - PRESTAZIONI DELLA CASSA IN VIA ORDINARIA O STRAORDINARIA - NATURA E FUNZIONE PREVIDENZIALE - RIMBORSO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL DATORE DI LAVORO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO ULTERIORE EX ART. 1224 COD. CIV. - SPETTANZA - CONDIZIONI.*

Le prestazioni della cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria, hanno natura e funzione previdenziale senza che tale natura venga meno con riguardo alla loro anticipazione da parte del datore di lavoro quale mandatario ex legge dell'INPS. Ne consegue che anche per le somme anticipate che il datore di lavoro richiede in rimborso all'ente previdenziale non trova applicazione il criterio della rivalutazione automatica del credito di lavoro, sancito dal terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., bensì la generale disciplina dettata dall'art. 1224 cod. civ., talché il datore di lavoro per l'attribuzione - oltre gli interessi legali - del risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. deve richiedere in modo specifico e dimostrare, con ogni possibile mezzo di prova ed anche con riferimento alle proprie qualità e condizioni personali, il pregiudizio patrimoniale specificamente risentito in relazione alla svalutazione monetaria. (Conf 5842/87, mass n 454237; (Conf 5031/84, mass n 436862).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)