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Sez. L, Sentenza n. 12070 del 18/08/2003 (Rv. 565896 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili - Disciplina ex d.P.R. n. 698 del 1994 - Distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione di provvidenze economiche - Azione per l'erogazione di provvidenze economiche - Legittimazione passiva - Ministero dell'interno - Sussistenza - Sentenza di condanna a prestazione pecuniaria - Ministro dell'Interno - Legittimazione all'impugnazione.
Stato
decisa il 2003-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565896-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e dal regolamento approvato con d.P.R. n. 698 del 1994, il privato che intendeva ottenere una prestazione pecuniaria di assistenza sociale per invalidità civile ed aveva già ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario, doveva convenire in giudizio il Ministero dell'interno e, in caso di accoglimento della domanda, otteneva un accertamento soltanto incidentale dello 'status' di invalido, mentre la domanda di accertamento di detto 'status', con efficacia di giudicato, doveva essere proposta nei confronti del Ministero del tesoro; pertanto, la sentenza di condanna all'erogazione della prestazione pecuniaria poteva essere impugnata dal Ministero dell'interno, anche se la sentenza di secondo grado, sul punto concernente le condizioni sanitarie, aveva efficacia di mero accertamento incidentale.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST., Legge 21/09/1994 num. 698 art. 1, Legge 21/09/1994 num. 698 art. 3 CORTE COST., Legge 21/09/1994 num. 698 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)