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Sez. L, Sentenza n. 9146 del 22/06/2002 (Rv. 555284 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione di provvidenze economiche - Azione di mero accertamento dello stato di invalidità - Ammissibilità - Fondamento - Legittimazione passiva - Del Ministero del Tesoro (fattispecie anteriore al trasferimento delle relative funzioni alle Regioni, ex art. 130 D.Lgs. n. 112 del 1998).
Stato
decisa il 2002-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555284-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

A seguito della distinzione delle competenze amministrative del Ministero del Tesoro e del Ministero dell'Interno per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione di provvidenze economiche agli invalidi civili, secondo la disciplina introdotta dagli art. 3 e 6 d.P.R. n. 698 del 1994, deve ritenersi ammissibile l'azione di mero accertamento dello stato invalidante proposta nei confronti del Ministero del Tesoro (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni alle Regioni, ex art. 130 D.Lgs. n. 112 del 1998), a prescindere da qualsiasi domanda di erogazione di una determinata prestazione, ben potendosi configurare l'interesse ad agire in relazione ad uno "status", quale quello di invalidità totale, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall'ordinamento alla condizione fisica dell'invalido.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 3 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 130 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)