Sez. 4, Sentenza n. 692 del 29/02/1996 Cc. (dep. 22/04/1996) Rv. 204630 - 01
Pena - Sospensione condizionale | Decorrenza del termine di sospensione dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
Pena - Sospensione condizionale
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma, cod. pen. - nella parte in cui non prevede che il termine di sospensione condizionale della pena inizi il suo decorso dalla data di consumazione del reato per il quale è intervenuta la condanna - prospettata sul rilievo che, se il termine predetto si correlasse alla data del passaggio in giudicato della sentenza, si farebbe dipendere la durata del periodo di "osservazione", in violazione del principio di ragionevolezza, da accadimenti estranei alla volontà dell'interessato (quali il tempestivo espletamento dei processi) e tali da determinarne un prolungamento oltre i termini stabiliti dalla legge: l'esistenza di una decisione irrevocabile, che esaurisce l'accertamento giurisdizionale sulla responsabilità dell'imputato, costituisce infatti il presupposto indefettibile per la decorrenza del periodo di sospensione, e l'evento del tutto casuale della celerità del processo resta estraneo alla norma denunciata, la quale, inoltre, assolve anche ad una funzione di prevenzione criminale, per cui solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza può operare l'effetto deterrente che consegue alla eventualità della revoca del beneficio qualora il condannato delinqua ulteriormente.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)