Sez. 6, Sentenza n. 10125 del 22/02/2005 Cc. (dep. 15/03/2005) Rv. 231225 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - nuove contestazioni - IN GENERE | Contestazione suppletiva fondata su elementi già noti nelle indagini preliminari - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Nullità della sentenza nlla parte che concerne detta contestazione.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - nuove contestazioni - IN GENERE
La contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante, di cui non vi sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, è ammessa solo quando si fondi su elementi emersi per la prima volta nel corso dell'istruttoria dibattimentale; di conseguenza quando concerne contestazioni effettuate sulla base di elementi già noti nella fase delle indagini preliminari la sentenza è nulla, ai sensi dell'art.522, comma secondo, cod. proc. pen., nella sola parte relativa al reato concorrente od alla circostanza aggravante.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)