Sez. 4, Sentenza n. 1963 del 25/11/1998 Ud. (dep. 16/02/1999) Rv. 213229 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Revoca - Termine quinquennale - Decorrenza - Passaggio in giudicato della sentenza - Necessità.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dall'art. 168 cod. pen. deve calcolarsi partendo non dalla prima applicazione del precedente beneficio ma dal passaggio in giudicato della sentenza relativa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)