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Sez. 1 - , Ordinanza n. 29410 del 23/12/2020 (Rv. 660198 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Contratto di gestione di portafoglio - Stipula da parte di società fiduciaria per conto del fiduciante - Azioni contrattuali - Legittimazione ad agire della società fiduciaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660198-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

Allorché una società fiduciaria sia incaricata dal fiduciante di stipulare un contratto di gestione del portafoglio titoli, l'intero complesso di poteri ed obblighi derivanti causalmente dalla stipula del contratto e dall'intestazione dei titoli è, nella vigenza fisiologica del "pactum fiduciae", in capo alla società fiduciaria; ne consegue che a quest'ultima spetta la legittimazione attiva relativamente alle azioni di nullità o di accertamento dell'inadempimento agli obblighi informativi con finalità solutorie o risarcitorie, proposte nei confronti della banca intermediaria, trattandosi di azioni che non riguardano la proprietà in senso statico della provvista ma la corretta esecuzione dell'incarico, secondo lo schema del mandato senza rappresentanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di appello aveva escluso la legittimazione della società fiduciaria ad esercitare l'azione di nullità del contratto quadro per difetto di forma).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1705, Legge 21/11/1939 num. 1966, Decreto Legisl. 24/02/1995 num. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)