Sez. 1, Ordinanza n. 13754 del 22/05/2025 (Rv. 675414-01)
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI | Società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939 - Azione ex art. 2395 c.c. - Legittimazione dei singoli fiducianti - Sussistenza - Legittimazione della società - Esclusione - Fondamento.
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI
Poiché le società fiduciarie ex l. n. 1966 del 1939 non sono istituzionalmente proprietarie dei titoli loro affidati in gestione e strumentalmente intestati, appartenendo detti titoli ai fiducianti quali effettivi proprietari, la legittimazione all'esercizio dell'azione ex art. 2395 c.c. per il risarcimento dei danni derivanti dalle minusvalenze dei titoli acquistati dalla fiduciaria per conto dei fiducianti deve essere riconosciuta non alla società fiduciaria, ma ai singoli fiducianti, in quanto è nel patrimonio di questi ultimi, e non in quello della fiduciaria, che si verifica la lesione oggetto della tutela risarcitoria.
Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Legge 23/11/1939 num. 1966
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)