Sez. 1 - , Ordinanza n. 7364 del 23/03/2018 (Rv. 647765 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI | Società fiduciaria –fiduciante- Natura del rapporto - Mandato senza rappresentanza- Fondamento- Conseguenze.
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI
In tema di negozi fiduciari, l'attività di amministrazione compiuta dalla società fiduciaria, caratterizzata dalla facoltà di compiere per conto del cliente un'attività volta alla realizzazione sui singoli beni ad essa affidati di una serie di atti giuridici coordinati in vista del raggiungimento di un risultato, è qualificabile come mandato senza rappresentanza con la conseguenza che le azioni a tutela della proprietà dei beni spettano al fiduciante mentre quelle inerenti la gestione dei beni affidati spettano al fiduciario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1705, Legge 21/11/1939 num. 1966
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)