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Sez. L, Sentenza n. 1001 del 19/02/1986 (Rv. 444522 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPUTO - DIFFORMITÀ TRA DISCIPLINA LEGALE E DISCIPLINA PATTIZIA - APPLICAZIONE DEL CRITERIO PIÙ FAVOREVOLE AL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1986-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444522-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPUTO - DIFFORMITÀ TRA DISCIPLINA LEGALE E DISCIPLINA PATTIZIA - APPLICAZIONE DEL CRITERIO PIÙ FAVOREVOLE AL LAVORATORE.*

Nel caso di difformità tra la disciplina legale e quella pattizia in ordine all'istituto dell'indennità di anzianità, il giudice deve applicare il trattamento globalmente più favorevole al lavoratore, tenendo conto di tutti gli addendi che, secondo la volontà delle parti contraenti, determinano nel loro complesso il trattamento pattizio di fine rapporto e quindi includendo gli eventuali importi aggiuntivi rispetto all'indennità di anzianità intesa in senso stretto. (nella specie il giudice del merito - nell'affermare che il compenso per il lavoro straordinario fisso e continuativo dovesse esser conteggiato nella base di calcolo dell'indennità di anzianità dovuta dall'ENEL ai suoi dipendenti - aveva escluso che potesse tenersi conto - al fine di verificare se il trattamento convenzionale non fosse in realtà più favorevole di quello legale - dell'importo aggiuntivo all'indennità suddetta, quale previsto dall'art. 40, nono comma, CCNL 2 febbraio 1961 di categoria; la S.C. - nel cassare tale pronuncia - ha affermato il principio di diritto di cui sopra). (V 3100/82, mass n 421033; (V 2123/79, mass n 398487).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 02/02/1961 num. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)