Sez. L, Sentenza n. 2586 del 04/10/1974 (Rv. 371019 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - SOLUZIONE DI QUESTIONI TECNICHE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - SOLUZIONE DI QUESTIONI TECNICHE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
La consulenza tecnica e un mezzo istruttorio che non e posto nella disponibilita delle parti, ma e rimesso quanto all'opportunita e necessita di disporlo, al criterio discrezionale del giudice del merito. Pertanto, il mancato uso di tale potere non puo costituire in se oggetto di censura in Sede di legittimita. Peraltro, quando sorga l'esigenza di risolvere questioni di natura tecnica, sostenute con antitetica documentazione dalle parti, il giudice del merito, che abbia ritenuto di non ricorrere all'ausilio di un esperto, per assolvere l'Obbligo della motivazione, non puo limitarsi ad accettare apoditticamente una tra le opposte soluzioni, ma deve indicare compiutamente le ragioni che gli hanno consentito di effettuare la scelta e di porne il risultato a fondamento della decisione. (V 1654'72, mass n 358510).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)