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Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 07/06/1976 (Rv. 380895 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - ESONERO DELLE PARTI DALL'ONERE PROBATORIO - ESCLUSIONE - ISTANZA DI CONSULENZA - RIGETTO - MOTIVAZIONE - NECESSITA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1976-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380895-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - ESONERO DELLE PARTI DALL'ONERE PROBATORIO - ESCLUSIONE - ISTANZA DI CONSULENZA - RIGETTO - MOTIVAZIONE - NECESSITA - CONTENUTO.*

La consulenza tecnica non costituisce un mezzo processuale utilizzabile dal giudice per esonerare le parti dagli oneri probatori su di loro incombenti e, percio, non puo essere disposta al fine di raccogliere elementi di giudizio che le parti avrebbero potuto e dovuto dimostrare altrimenti. Tuttavia, quando essa sia richiesta da una parte al fine di accertare fatti essenziali per la decisione, rispetto ai quali si presenta quale strumento tecnicamente piu funzionale ed efficiente d'indagine, il giudice di merito non puo negarla senza confutare con adeguata motivazione le ragioni addotte dalla parte a fondamento dell'istanza e non puo rigettare la pretesa sostanziale osservando che con quella richiesta non si e adempiuto all'Onere della prova. (V 2586/74, mass n 371019; (V 392/71, mass n 349982; (V 1001/62, mass n 251664).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)