Sez. 1, Sentenza n. 9318 del 19/09/1997 (Rv. 508135 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Regione Puglia - Debiti delle USL nei confronti dei farmacisti per medicinali forniti agli assistiti - Scadenza - Mora ex re - Esclusione - Luogo dell'adempimento - Determinazione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
Con riferimento alle somme che le USL devono rimborsare ai farmacisti, il sopraggiungere della scadenza fissata dall'art. 10 dell'accordo nazionale approvato con d.P.R. 15 settembre 1979 non implica "mora ex re", a norma dell'art. 1219, comma secondo n. 2), considerato che l'art. 33 della legge della regione Puglia 16 gennaio 1981 n.8, disponendo che il pagamento dev'essere fatto esclusivamente dalla tesoreria sulla base dei mandati di pagamento, deroga esplicitamente alla regola generale dettata per le obbligazioni pecuniarie dall'art. 1182 cod. civ. e sancisce la natura "querable" dell'obbligazione in oggetto. Inoltre, la possibilità che la riscossione delle somme venga effettuata, se richiesta, mediante accreditamento sul conto corrente degli enti fornitori o con altri sistemi pratici di commutazione della modalità di pagamento (vaglia cambiari, assegni circolari, ecc.) non comporta variazione del "locus solutionis".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219 com. 2 n. 2, Legge Reg. Puglia 16/01/1981 num. 8 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)