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Sez. 1, Sentenza n. 1804 del 07/03/1996 (Rv. 496180 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | U.S.L. della Regione Sicilia - Debiti nei confronti dei farmacisti - Scadenza ex art. 10 dell'Accordo 27 giugno 1979 - "Mora ex re" - Configurabilità - Esclusione - Distinte riepilogative mensili - Invio - Atto di costituzione in mora - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496180-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

Con riguardo al debito di una U.S.L. della Regione Sicilia nei confronti di un farmacista, il sopraggiungere della scadenza fissata dall'art. 10 dell'Accordo Nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979, non implica "mora ex re" nei confronti della U.S.L. relativamente alle somme che essa deve rimborsare ai farmacisti per le prestazioni da essi erogate agli assistiti, considerato che l'art. 25 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 69, non introduce deroghe al sistema di tesoreria prescritto dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, il che comporta che luogo di adempimento dell'obbligazione è la sede dell'ufficio di tesoreria della U.S.L., anche quando la riscossione avvenga mediante accreditamento su conto bancario o postale intestato ai beneficiari, con spese a carico degli stessi. Nè vale come atto di costituzione in mora il mero invio delle distinte riepilogative mensili da parte dei farmacisti, atteso che il credito del farmacista nasce, secondo l'Accordo Nazionale citato, solo successivamente, con la scadenza del venticinquesimo giorno del mese che segue la presentazione delle distinte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Legge Reg. Sicilia 18/04/1981 num. 69 art. 25, DPR 15/09/1979 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)