Sez. 1, Sentenza n. 8487 del 26/08/1998 (Rv. 518389 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Debiti verso i farmacisti - Assunzione dell'obbligo di pagamento diretto da parte della Regione Puglia (L.R. 17/90) - Accollo "ex lege" delle pregresse obbligazioni delle USL - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
L'art. 8 della legge regionale pugliese n. 17 del 1990, nel disporre l'assunzione, da parte della Regione, degli obblighi di pagamento delle USL nei confronti dei farmacisti, si limita a riconoscere ai predetti la facoltà di rivolgere le proprie richieste alla regione anziché alla USL, ma non spiega alcuna influenza sul pregresso rapporto obbligatorio tra le parti, non essendo ipotizzabile, nella specie, né un accollo, né una espromissione "ex lege", così che, in caso di contestazioni sull'ammontare del credito, il naturale destinatario non può che essere l'originario obbligato, poiché la mera dichiarazione del terzo di voler adempiere in luogo del debitore non è idonea a conferirgli la posizione di accollante o di espromittente, salva esplicita manifestazione di volontà di subingresso nel rapporto obbligatorio originario.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 11, Legge 28/12/1995 num. 549 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 30/04/1990 num. 17 art. 8, Legge Reg. Puglia 30/04/1990 num. 18, DPR 21/02/1989 num. 94, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)