Sez. 2, Sentenza n. 47173 del 06/12/2005 Ud. (dep. 23/12/2005) Rv. 232932 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Frode fiscale per emissione o utilizzazione di fatture per operazioni commerciali inesistenti - Reato di condotta - Momento consumativo - Ipotesi di più fatture - Sussistenza di molteplicità di reati - Anche se unificabili con il vincolo della continuazione - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Il delitto di frode fiscale previsto dal n. 5 dell'art. 4 L. 7 agosto 1982, n. 516, è un reato di condotta, che si perfeziona al momento in cui vengono emesse o utilizzate fatture per operazioni commerciali che siano totalmente o parzialmente inesistenti sotto il profilo oggettivo o soggettivo, al fine dai realizzare una evasione tributaria o un indebito rimborso tributario al fine di farli realizzare a terzi, sicchè non è necessario che si realizzi perchè il reato stesso si consumi. Ne deriva che il reato si consuma appena la fattura falsa è emessa o utilizzata; se le fatture sono più di una, i reati sono molteplici, anche se unificabili con il vincolo della continuazione (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la tesi contraria, secondo cui il reato è unico per tutte le fatture emesse nello stesso periodo di imposta sarebbe sostenibile soltanto se la frode fiscale fosse un reato di evento a dolo generico, integrato solo con il conseguimento del risultato tributario, cioè l'evasione o l'indebito rimborso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)