Sez. 3, Sentenza n. 5285 del 26/02/1999 Ud. (dep. 26/04/1999) Rv. 213247 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Emissione di fatture per operazioni inesistenti - Finalità di frodare il fisco - Necessità.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Ai fini dell'integrazione del reato di frode fiscale(art.4 della L.7 agosto 1982 n.516) non è sufficiente la coscienza e volontà di emettere o utilizzare fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti essendo necessario che detta condotta sia preordinata al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto ovvero di conseguire un indebito rimborso o di consentire l'evasione o l'indebito rimborso a terzi.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)