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Sez. L, Sentenza n. 6094 del 18/10/1983 (Rv. 430894 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - DEL DATORE DI LAVORO - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430894-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - DEL DATORE DI LAVORO - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

In virtù dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), l'Obbligo del datore di lavoro di indicare i motivi del licenziamento del lavoratore assunto in prova sussiste soltanto se l'assunzione sia divenuta definitiva e, in ogni caso, quando siano decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto, salva, peraltro, in difetto di tali condizioni, la possibilità del lavoratore di contestare la legittimità del licenziamento ove risulti che, per l'inadeguatezza della durata dell'esperimento o per altri motivi, sia stata impossibile la verifica del suo comportamento e delle sue qualità professionali, in contrasto con la finalità propria del patto di prova. (V mass n 189/80, Corte cost.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)