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Sez. L, Sentenza n. 2001 del 27/03/1984 (Rv. 434071 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE) - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE ANZICHÉ PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI - DECORSO DEL TERMINE EX ART. 370 COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434071-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE) - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE ANZICHÉ PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI - DECORSO DEL TERMINE EX ART. 370 COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 1967 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma terzo, del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, nella parte in cui esclude la sanatoria della nullità delle notificazioni effettuate alle amministrazioni dello stato), la nullità della notifica del ricorso per Cassazione eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale è sanata, con effetto ex tunc, dalla Costituzione della pubblica amministrazione rappresentata dalla Avvocatura generale medesima, ancorché detta Costituzione sia avvenuta dopo il decorso del termine previsto dall'art. 370 cod. proc. civ.. (Conf 4143/78, mass n 393764; (Conf 824/76, mass n 379481).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)