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Sez. 5, Sentenza n. 6066 del 12/05/2000 (Rv. 536423 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle pendenze, ex art. 53 della legge n. 413 del 1991 - Portata - Presupposti - Fattispecie in tema di soprattasse e pene pecuniarie.
Stato
decisa il 2000-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536423-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

La definizione agevolata delle pendenze tributarie disciplinata dall'art. 53, sesto comma, della legge n. 413 del 1991 non è applicabile, neanche in relazione alle soprattasse e pene pecuniarie, nel caso in cui sia già divenuto definitivo l'accertamento relativo ad uno dei tributi previsti nel primo comma dell'articolo citato, e comunque nel caso in cui i debiti per soprattasse e pene pecuniarie siano non più contestabili per l'assenza di controversia sul rapporto cui accedono, o per il pregresso esaurimento della lite sul rapporto stesso.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)