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Sez. 1, Sentenza n. 4292 del 15/05/1997 (Rv. 504361 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle pendenze ex art. 31 D.L. n. 429 del 1982 - Tributi previsti dall'art. 31 primo comma - Accertamento diventato definitivo per mancata impugnazione del relativo avviso - Applicabilità del condono ad interessi, sovrattasse e sanzioni - Esclusione - Dichiarazione da parte dell'ufficio tributario di inammissibilità dell'istanza di condono - Legittimità - Fattispecie in materia di I.N.V.I.M..
Stato
decisa il 1997-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504361-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

La definizione agevolata delle pendenze tributarie (cosiddetto condono), disciplinata dall'art. 31 del D.L. n. 429 del 1982, convertito con modificazioni con la legge n. 516 del 1982, non è applicabile (e quindi la relativa istanza legittimamente è dichiarata inammissibile dall'ufficio tributario competente a norma dell'art. 32 primo comma, del citato D.L.), nel caso in cui sia già divenuto definitivo l'accertamento relativo ad uno dei tributi (nella specie, I.N.V.I.M.) previsti nel primo comma dell'articolo citato, per la mancata proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento, neanche con riferimento ad interessi, soprattasse e pene pecuniarie, poiché, in assenza di controversia concernente l'imposta, mancano i presupposti dell'istituto in questione e, d'altra parte, l'esenzione da soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte, prevista dal quarto comma in correlazione al pagamento del tributo e all'adempimento delle formalità omesse, si riferisce, in base allo stesso tenore letterale della disposizione, alle controversie pendenti relative alle imposte indicate nel primo comma ma di natura diversa da quelle di valutazione ivi previste, e alle analogamente pendenti controversie relative ad altre tasse ed imposte sugli affari, e non alle pendenze relative ai soli accessori.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)