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Sez. 5, Sentenza n. 7495 del 22/05/2002 (Rv. 554632 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle controversie ex art. 53 della legge n. 413 del 1991 - Condizioni - Decisione passata in giudicato al momento di presentazione della domanda (anteriormente alla previsione di sospensione dei termini di impugnativa, introdotta dall'art. 4 del D.L. n. 16 del 1993) - Ammissibilità del condono - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554632-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, ai fini dell'ammissibilità della domanda di definizione agevolata delle controversie, prevista dall'art. 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la norma, fra l'altro, presuppone, come si evince dal comma 12 - il quale dispone la sospensione dei giudizi in corso per effetto della presentazione dell'istanza -, che la controversia sia suscettibile di sospensione al momento della domanda; ne consegue che, nel periodo antecedente alla introduzione (ad opera dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 1993, convertito nella legge n. 75 del 1993, che ha aggiunto il comma 12 ter all'art. 53 citato) della sospensione dei termini di impugnativa, era inammissibile la domanda di definizione nel caso in cui, per il decorso degli ordinari termini di impugnazione - non ancora sospesi "ex lege" -, alla data di presentazione della stessa fosse già intervenuto il giudicato.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)