Sez. L, Sentenza n. 6170 del 21/10/1986 (Rv. 448449 - 01)
CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
L'accertamento della volontà negoziale, compiuta dal giudice del merito, è censurabile in Sede di legittimità per vizi di motivazione e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, concernente l'applicazione dell'art. 21 dell'accordo nazionale unico del 22 dicembre 1978, la S.C. ha, in particolare, giudicato irrispettosa del canone di cui all'art. 1363 cod. civ. l'interpretazione dell'impugnata sentenza - che ha annullato - che aveva escluso il mantenimento della C.d. indennità di accesso per i medici ambulatoriali dell'i.N.A.I.L. già in servizio alla data di entrata in vigore della convenzione). (V 1260/86, mass n 444713).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)