Sez. L, Sentenza n. 1260 del 27/02/1986 (Rv. 444713 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
L'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune compiuta dal giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità ove condotta nell'osservanza dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da adeguata e logica motivazione. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto in contrasto con il significato complessivo dell'accordo l'interpretazione resa dal giudice del merito in ordine all'art. 21 dell'accordo nazionale unico del 22 dicembre 1978 tra l'Inail e i medici specialistici ambulatoriali in forza del quale si escludeva la corresponsione dell'indennità di accesso per la Sede di prima destinazione, solo ai medici che non avevano ricevuto l'incarico prima dell'entrata in vigore di detto accordo).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 22/12/1978
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)