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Sez. L, Sentenza n. 206 del 11/01/1991 (Rv. 470453 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Sentenza sottoposta a impugnazione di condanna del datore di lavoro a pagare al lavoratore le retribuzioni dalla scadenza del periodo di collocazione in c.i.g. - Deduzione a fondamento di altro giudizio diretto alla corresponsione di differenze retributive ed altro - Ipotesi di pregiudizialità ex art. 295 cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione - Disciplina ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. - Operatività - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470453-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni

Nel caso in cui il lavoratore, a seguito della sentenza resa in un separato giudizio che abbia condannato il datore di lavoro a pagargli le retribuzioni con decorrenza dalla scadenza del concordato periodo di collocazione in c.i.g., richieda, sulla base di tale decisione, sottoposta ad impugnazione e perciò non ancora passata in giudicato, la corresponsione della differenza fra l'intera retribuzione ed il trattamento di c.i.g. nonché di ulteriori emolumenti (nella specie, somma prevista dal terzo comma dell'art. 36 del c.c.n.l. 1 marzo 1983 per i lavoratori dell'industria metalmeccanica privata), non si versa in un'ipotesi di pregiudizialità, regolata dall'art. 295 cod. proc. civ. (sospensione necessaria), ma in una situazione riconducibile alla previsione dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., che conferisce al giudice del processo in cui è invocata la pronuncia impugnata il potere di conformarsi ad essa o di sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione, con la conseguenza che detto giudice, ove non ritenga di disporre la sospensione, deve limitarsi a riconoscere a tale sentenza un'autorità di mero fatto, ai fini dell'autonoma valutazione, che egli è tenuto ad operare, degli accertamenti in essa contenuti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)