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Sez. L, Sentenza n. 10523 del 25/10/1997 (Rv. 509263 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Autorità della sentenza tuttora soggetta a impugnazione - Portata - Deduzione della stessa in altro processo - Poteri ed obblighi del giudice - Facoltà di sospensione - Mancato esercizio della stessa - Conseguenze - Valutazione della sentenza invocata - Necessità - Omessa valutazione - Vizio di motivazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509263-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - IN GENERE

Quando l'autorità della sentenza, avverso la quale sia stata proposta impugnazione, venga invocata in un diverso processo, il giudice, ove non ritenga di esercitare la facoltà di sospensione a norma dell'art. 337 secondo comma cod. proc. civ., può risolvere direttamente la controversia attribuendo alla pronunzia la cui autorità è invocata quell'influenza che in via provvisoria l'ordinamento le attribuisce, ed in tal caso ha l'obbligo di spiegare le ragioni che lo inducono, per sua libera valutazione, a condividere o meno gli accertamenti nella stessa contenuti, potendo incorrere in caso contrario nel vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. (Nella specie il giudice del merito, chiamato a decidere quale dei contratti collettivi invocati dalle parti dovesse disciplinare il loro rapporto di lavoro, dato atto che una precedente sentenza resa fra le stesse parti e non ancora passata in giudicato, aveva dichiarato applicabile il contratto collettivo nazionale del settore industria alimentare, aveva deciso in difformità dichiarando invece applicabile il contratto collettivo del settore oleario, senza motivare in alcun modo circa le ragioni di dissenso dalla precedente sentenza. La S.C. ha annullato con rinvio la decisione impugnata enunziando il principio di cui alla massima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)