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Sez. 2, Sentenza n. 95 del 10/01/1967 (Rv. 325772 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE- ELEMENTI - INDENNITA PER LAVORO FESTIVO - NATURA RETRIBUTIVA - COMPUTO NELLA TREDICESIMA E NELL'INDENNITA DI ANZIANITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325772-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE- ELEMENTI - INDENNITA PER LAVORO FESTIVO - NATURA RETRIBUTIVA - COMPUTO NELLA TREDICESIMA E NELL'INDENNITA DI ANZIANITA - CONDIZIONI.*

Una erogazione del datore di lavoro ai suoi dipendenti si considera facente parte della retribuzione a condizione che abbia carattere continuativo, sia determinata o determinabile nel suo ammontare ed abbia carattere di compenso obbligatorio. Pertanto le erogazioni per lavoro festivo, se hanno i caratteri suddetti, possono considerarsi come facenti parte della retribuzione. (nella specie, si trattava di cronista sportivo che prestava la sua attivita nelle giornate festive, ricevendo, in modo fisso e continuativo, il relativo compenso, in funzione corrispettiva e retributiva, dell'opera spiegata, in quelle particolari contingenze, coincidenti con le giornate festive. Di tale compenso, come componente essenziale della retribuzione, la Corte di merito aveva tenuto conto nella Determinazione della tredicesima mensilita e dell'indennita di fine rapporto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)