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Sez. 2, Sentenza n. 861 del 20/03/1972 (Rv. 357075 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - COMPUTABILITA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357075-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - COMPUTABILITA - CONDIZIONE.*

Devono, essere compresi, nella retribuzione ai sensi dell'art 2121 cod civ per la liquidazione delle indennita di fine rapporto, tutti gli elementi patrimoniali a carattere continuativo, costanti ed obbligatori, integratori della retribuzione stessa. Il compenso per lavoro straordinario non costituisce di regola elemento integrativo di tale retribuzione, in quanto transitorio ed eventuale, a meno che la sua entita sia predeterminata in relazione ad una prevista continuita ed obbligatorieta delle prestazioni lavorative straordinarie. (V 2547'69, mass n 342126; 95'67, mass n 325772).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)