Sez. 2, Sentenza n. 2570 del 25/08/1971 (Rv. 353644 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE- INDENNITA DI RIMBORSO SPESE - NOZIONE - OBBLIGO DELLA DIVISA PER UN UFFICIALE MARCONISTA IMBARCATO SU UNA NAVE - INDENNITA RELATIVA - COMPUTO NELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE- INDENNITA DI RIMBORSO SPESE - NOZIONE - OBBLIGO DELLA DIVISA PER UN UFFICIALE MARCONISTA IMBARCATO SU UNA NAVE - INDENNITA RELATIVA - COMPUTO NELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*
Il concetto di indennita di rimborso spese che, ai sensi dell'art 2121 cod civ, va esclusa dal calcolo della retribuzione, implica l'esistenza di una spesa fatta nell'interesse del datore di lavorò mentre, se l'erogazione avviene obbligatoriamente e con carattere di determinatezza, per soddisfare, con continuita ed a titolo remunerativo, una esigenza del lavoratore, che attiene agli obblighi impliciti della prestazione cui egli e contrattualmente tenuto, deve parlarsi, non di rimborso, ma di compenso retributivo, e cio perche tale compenso, se anche non attiene strettamente al valore economico del lavoro prestato, tuttavia concorre ad assicurare la corrispondenza della retribuzione alle esigenze di vita del lavoratore. Il giudizio se un'indennita venga in concreto corrisposta, secondo la distinzione enunciata, per compensare la spesa fatta nell'interesse del lavoratore o come rimborso di una erogazione effettuata dal lavoratore per conto del datore di lavoro, si traduce in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se adeguatamente motivato, incensurabile in Cassazione. (nella specie, e stato ritenuto che l'Obbligo della divisa, per l'ufficiale marconista imbarcato su nave, va posto in relazione con le norme contrattuali che impongono all'ufficiale a bordo di possederla, mantenerla ed indossarla, secondo le prescrizioni del comandante della nave, e che la relativa 'indennita di divisà, con evidente funzione risarcitoria, tende a compensare il dipendente di una spesa fatta per conto del datore di lavoro, per cui l'indennita stessa deve essere esclusa, come rimborso spese, dal computo della retribuzione, a norma dell'art 2121 cod civ). (V 95'67, mass n 325772' 1900'64' 3246'60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)